Art. 18 — Decisioni
1. Il Consiglio prende le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice, salvo disposizioni contrarie del presente accordo. 2. Quando un membro si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 16 e il suo voto viene espresso in una riunione del Consiglio, ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, detto membro viene considerato presente e votante.
Testo vigente dal 15 aprile 1982
