CONSULTIVO SCIENTIFICO 1. Il Consiglio nominera' un Comitato Consultivo Scientifico. I membri di ciascuna Parte Contraente che detengono insieme almeno il 10% del capitale come definito nell'Art. 18 piu' avanti, possono nominare due scienziati in seno al Comitato. I membri di ciascuna Parte Contraente che insieme detengono meno del 10% del capitale come definito nell'art. 18 piu' avanti, possono nominare uno scienziato in seno al Comitato. Il Consiglio nominera' altri 10 scienziati in seno al Comitato, in modo tale da coprire in maniera esauriente tutti i temi scientifici della Societa'. Sia i delegati al Consiglio che altre persone da esso designate, possono presenziare alle riunioni del Comitato Consultivo Scientifico, in veste di osservatori. 2. Dopo aver sentito il parere del Comitato Consultivo Scientifico, il Consiglio decidera' la nomina del Presidente e Vice-Presidente del Comitato, secondo la procedura prevista all'Art. 8. 3. Su richiesta del Consiglio o del Direttore Generale, o per sua propria iniziativa, il Comitato Consultivo Scientifico esprimera' le sue opinioni sulle attivita' scientifiche di sua competenza.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;15~allegato-1-statuto-art15 · fonte su Normattiva