[1]Articolo XVII

[2]1. La Commissione nominera' un Segretario Esecutivo, che coadiuvera' sia la Commissione sia il Comitato Scientifico, in base alle procedure, termini e condizioni fissati dalla Commissione. La durata della sua carica sara' di 4 anni ed egli avra' diritto ad essere rieletto. 2. La Commissione autorizzera' il reperimento del personale del Segretariato che si rendera' necessario ed il Segretario Esecutivo nominera', dirigera' ed esercitera' la sua supervisione su detto personale, in base alle norme e procedure ed ai termini ed alle condizioni fissati dalla Commissione. 3. Il Segretario Esecutivo ed il Segretariato svolgeranno le funzioni affidate loro dalla Commissione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;17~convenzione-artxvii · fonte su Normattiva