Art. 2 (Convenzione)
(1) Le Parti contraenti convengono che le specie di foche enumerate all'Articolo 1 non saranno uccise o catturate entro la zona tutelata dalla Convenzione da loro connazionali o da navi che inalberano le loro rispettive bandiere se non in conformita' con le disposizioni di questa convenzione. (2) Ciascuna Parte Contraente adottera' per i suoi connazionali e per le navi che inalberano la sua bandiera quelle leggi, quei regolamenti ed altri provvedimenti, compreso se del caso un sistema di autorizzazione adeguato, che possano essere necessari ai fini dell'attuazione di questa Convenzione.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
