Chiunque, al fine di lucro, procura in qualsiasi modo un atto di chiamata od una proposta di contratto di lavoro per l'estero ad un cittadino che intende emigrare o si intromette per ottenere dalle autorita' competenti il rilascio del passaporto o di altro documento di espatrio ad un emigrante, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a L. 1000. Le somme riscosse a titolo di compenso sono sequestrate ed in caso di condanna il giudice deve ordinane la confisca.

Testo vigente dal 19 settembre 1930

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 19/1958

    Questione infondata
    11 marzo 1958

    Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 35, quarto comma, Cost. - dell'art. 4 della legge 24 luglio 1930, n. 1278, che vieta il procacciamento di chiamate o di proposte di contratti di lavoro all'estero). Cfr.: sent. n. 26 del 21 gennaio 1957.

    Art. 35 cost. · Art. 4 Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 29 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 26/1957

    Questione infondata
    26 gennaio 1957

    L'art. 4 della legge 24 luglio 1930, n. 1278 - che sanziona penalmente il procacciamento a scopo di lucro di contratti di lavoro all'estero - non pone limiti al diritto del cittadino ad emigrare, ma è diretto ad impedire l'attività speculativa di chi può approfittare della necessità o della specifica condizione psicologica di aspettativa o di credulità degli aspiranti ad emigrare, per fare da loro accettare contratti di lavoro rovinosi od inadeguati al sistema della nostra legislazione sociale. Esso, pertanto, non si pone in contrasto con l'art. 35, ultimo comma, della Costituzione.

    Art. 4 Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-24;1278~art4 · fonte del testo

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