Affidamento in prova del condannato militare.
- Art. 1 — Affidamento in prova del condannato militare
- Art. 2 — Prescrizioni per l'affidamento in prova del condannato militare
- Art. 3 — Modalità per l'affidamento in prova del condannato militare
- Art. 4 — Competenza in materia di affidamento in prova del condannato militare
- Art. 5 — Affidamento in prova del condannato per obiezione di coscienza
- Art. 6 — (Procedimento di sorveglianza) 1. Per il procedimento di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale risulta modificato dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e sostituito dall'articolo 25 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nonché le disposizioni di cui agli articoli 71-bis, 71-ter, quale sostituito dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, 71-quater e 71-sexies della legge n. 354 del 1975, inseriti dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1
- Art. 7 — Modalità per l'espletamento dell'osservazione
- Art. 8 — Legittimazione alla richiesta del beneficio
- Art. 9 — Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza
- Art. 10 — Giudizio direttissimo
- Art. 11 — Clausola finanziaria