Affidamento in prova del condannato militare
Art. 5 — Affidamento in prova del condannato per obiezione di coscienza
Articolo abrogato dal d.l. 27 ottobre 1986, n. 700, convertito, con modificazioni, con l. 23 dicembre 1986, n. 897.
Abrogato dal 28 dicembre 1986
