Affidamento in prova del condannato militare

Art. 3 — Modalità per l'affidamento in prova del condannato militare

L'affidamento in prova del condannato militare viene effettuato secondo le seguenti modalita':

  • 1)il soggetto con obbligo di servizio di ferma viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministro da cui il militare dipende limitatamente al periodo necessario per il completamento del servizio, ed al termine del servizio di ferma viene posto in congedo ed affidato al servizio sociale, di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  • 2)il soggetto avente rapporto di impiego viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministro da cui il militare dipende per tutto il periodo di affidamento in prova. In caso di cessazione del rapporto di impiego, d'autorita' o a domanda, durante l'affidamento in prova si osservano le disposizioni del precedente numero 1. I condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza possono essere affidati esclusivamente ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministro della difesa, per prestarvi servizio. 4 Durante l'affidamento in prova rimangono interrotti la sospensione dall'impiego o gli altri istituti similari.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 54 (in G.U. 1a s.s. 01/03/1995, n. 9), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "degli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), nella parte in cui prevedono l'affidamento in prova del condannato per reati originati da obiezione di coscienza esclusivamente ad uffici ed enti pubblici non militari individuati dal Ministro della difesa anziche' al servizio sociale ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354".

Testo vigente dal 2 marzo 1995

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 54/1995

    Illegittimità dichiarata
    24 febbraio 1995

    Le speciali norme dettate, negli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (sull'"affidamento in prova del condannato militare") riguardo al condannato per reati originati dall'obiezione di coscienza, attribuiscono al Ministro della difesa - organo che, per la sua posizione istituzionale e funzionale, non è certo qualificato in ordine al perseguimento delle finalità di rieducazione e reinserimento sociale - la competenza, in via esclusiva, a individuare gli uffici o enti pubblici - anche se non militari - presso i quali l'affidato in prova dovrà prestare servizio. Tali disposizioni - nelle quali, sotto altra veste giuridica, si riproduce sostanzialmente il regime riservato a chi venga ammesso al servizio sostitutivo civile ai sensi della legge n. 772 del 1972 - regime che resta collegato, sia pure indirettamente, all'organizzazione della difesa - non possono più trovare giustificazione dopo la sentenza (n. 358 del 1993) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 cod. pen. mil. di pace, nella parte in cui consentiva che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare potesse avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per i c.d. obiettori totali. Infatti, poiché la funzione assolta dalle misure alternative non può che rispecchiare quella assegnata alla pena inflitta, appare irragionevole sostituire una pena ispirata al reinserimento sociale del condannato con una misura finalizzata - come le altre di cui alla legge n. 167 del 1983 - al recupero dello stesso al servizio militare. Gli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma, della legge n. 167 del 1983 vanno dunque dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui prevedono l'affidamento in prova del condannato per reati originati da obiezione di coscienza esclusivamente ad uffici od enti pubblici non militari individuati dal Ministro della difesa, anziché al servizio sociale ai sensi della legge n. 354 del 1975. Risulta peraltro sempre più indifferibile un intervento del legislatore che, tenendo conto della ormai lunga serie di pronunce della Corte in materia, dia una sistematica configurazione alla normativa dell'obiezione di coscienza. - S. n. 358/1993, già citata nel testo. V. anche S. n. 414/1991. red.: S.P.

    Art. 1 Affidamento in prova del condannato militare · Art. 3 Affidamento in prova del condannato militare

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 358/1993

    Illegittimità dichiarata
    30 luglio 1993

    La sostituzione della reclusione comune con quella militare in ordine al reato di rifiuto del servizio di leva per motivi di coscienza, di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, discende unicamente dall'art. 27 c.p.m.p. - che tale sostituzione prevede per la pena, inflitta o da infliggersi, ai militari per reati militari - e non è - come ritenuto dal giudice a quo - il risultato del combinato disposto di tale disposizione con l'art. 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, ai sensi del quale "i condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza possono essere affidati esclusivamente ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministro della difesa, per prestarvi servizio". Per quanto concerne quest'ultima norma, perciò, la questione di legittimità costituzionale sollevata, riguardo a tale sostituzione, nei confronti del suddetto combinato disposto, difetta di rilevanza. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 19 e 27, terzo comma, dell'art. 3, terzo comma, legge 29 aprile 1983, n. 167).

    Art. 27 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 19 cost. · Art. 27 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-04-29;167~art3 · fonte su Normattiva