Affidamento in prova del condannato militare
Art. 5 — Affidamento in prova del condannato per obiezione di coscienza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 maggio 1983 al 28 dicembre 1986. Leggi il testo vigente →
Il periodo di osservazione della personalita' e' limitato ad un mese quando la condanna consegua a reato militare determinato da obiezione di coscienza.
Testo in vigore dal 10 maggio 1983 al 28 dicembre 1986
