Affidamento in prova del condannato militare
Art. 6 — (Procedimento di sorveglianza) 1. Per il procedimento di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale risulta modificato dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e sostituito dall'articolo 25 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nonché le disposizioni di cui agli articoli 71-bis, 71-ter, quale sostituito dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, 71-quater e 71-sexies della legge n. 354 del 1975, inseriti dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1
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Per il procedimento di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1.
Testo in vigore dal 10 maggio 1983 al 29 ottobre 1986
