Affidamento in prova del condannato militare

Art. 7 — Modalità per l'espletamento dell'osservazione

L'osservazione della personalita', di cui al precedente articolo 2, in attesa della realizzazione di un centro di osservazione, viene espletata presso lo stabilimento militare di pena da personale militare esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, oltre che dall'educatore. In carenza di detto personale possono essere utilizzati professionisti civili cui spettano onorari proporzionati alle prestazioni effettuate sulla base di apposite convenzioni. In caso di necessita', su motivata richiesta del comandante dello stabilimento militare di pena e con provvedimento del giudice militare di sorveglianza, i soggetti da osservare sono trasferiti negli ospedali militari o in altri luoghi esterni di cura convenzionati.

Testo vigente dal 10 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-04-29;167~art7 · fonte su Normattiva