Affidamento in prova del condannato militare
Art. 9 — Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza
Nei casi in cui il condannato venga affidato ad un ufficio o ente pubblico non militare il provvedimento di affidamento in prova deve essere comunicato da parte del giudice militare di sorveglianza all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 10 maggio 1983
