Affidamento in prova del condannato militare

Art. 8 — Legittimazione alla richiesta del beneficio

Il beneficio dell'affidamento in prova puo' essere richiesto dal condannato, dai suoi prossimi congiunti o dal difensore nonche' proposto dal comandante dello stabilimento militare di pena, sentito il parere di una commissione composta da un rappresentante del comando dello stabilimento predetto, dal medico militare, da un esperto tra quelli di cui al precedente articolo 7 e dall'educatore.

Testo vigente dal 10 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-04-29;167~art8 · fonte su Normattiva