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Gli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1 sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua fino al limite di un terzo delle entrate complessive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalle Commissioni amministratrici e deliberato dal Consiglio comunale o dalla Assemblea consortile ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Le delegazioni di pagamento di cui al comma precedente devono essere sottoscritte dal direttore e dal tesoriere-esattore dell'Azienda municipalizzata e controfirmate dal presidente della Commissione amministratrice e dal sindaco del Comune o dal presidente dell'Assemblea consortile; esse, agli effetti della garanzia, sono equiparate alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie degli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1 nonostante ogni disposizione contraria.
Testo in vigore dal 14 luglio 1967 al 2 gennaio 1972
