Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1972 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Gli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1 sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua fino al limite di un terzo delle entrate complessive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalle Commissioni amministratrici e deliberato dal Consiglio comunale o dalla Assemblea consortile ai sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Le delegazioni di pagamento di cui al comma precedente devono essere sottoscritte dal direttore e dal tesoriere-esattore dell'Azienda municipalizzata e controfirmate dal presidente della Commissione amministratrice e dal sindaco del Comune o dal presidente dell'Assemblea consortile; esse, agli effetti della garanzia, sono equiparate alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie degli Enti ed Istituti finanziari di cui all'articolo 1 nonostante ogni disposizione contraria. ((Gli enti e gli istituti finanziari di cui al precedente articolo 1 sono altresi' autorizzati a concedere i mutui per l'apprestamento ex novo da parte dei comuni e dei consorzi di comuni di impianti e reti di distribuzione dei servizi gas ed acquedotti accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie di costituende aziende comunali, consorziali o speciali municipalizzate, fino al limite di un terzo delle entrate complessive determinate nel bilancio preventivo delle aziende stesse come definito nel piano tecnico-finanziario approvato in via definitiva dal consiglio comunale e dalla competente giunta provinciale amministrativa o dagli organi di controllo per le Regioni a statuto speciale, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e degli articoli 84 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108. Le agevolazioni a favore dei comuni e dei consorzi di comuni - di cui al precedente comma - sono estese anche al caso di costituzione di nuove aziende municipalizzate a seguito di riscatto di servizi (gas ed acqua) gestiti precedentemente in regime di concessione)).
Testo in vigore dal 2 gennaio 1972 al 22 dicembre 2008
