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La proroga di cui all'articolo che precede puo' essere autorizzata anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche verificatesi dall'inizio della annata agraria 1954-55 fino al giorno della entrata in vigore della presente legge, ancorche' i prestiti siano scaduti o rinnovati.

Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-25;838~art2 · fonte del testo