Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1956 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
La proroga di cui all'articolo che precede puo' essere autorizzata anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche verificatesi dall'inizio della annata agraria 1954-55 fino al giorno della entrata in vigore della presente legge, ancorche' i prestiti siano scaduti o rinnovati.
Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 16 dicembre 2010
