((Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, e' autorizzato a concedere agli istituti ed alle aziende di credito convenzionate ai sensi del successivo articolo 19 la garanzia dello Stato per i finanziamenti accordati a norma dei precedenti articoli 12 e 16, secondo comma, entro il limite complessivo di lire 6 miliardi. I finanziamenti suddetti sono assistiti dal privilegio speciale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, modificati, rispettivamente, dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075. Salvo quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni)).

Testo vigente dal 21 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art18 · fonte su Normattiva