Per i reintegri concessi si intendono quelli per i quali alla data del 1 luglio 1962 sia intervenuto accordo tra le Amministrazioni interessate circa l'oggetto e le modalita' dell'intervento con particolare riferimento alla misura dell'integrazione statale, ovvero per i quali risulti firmata la relativa convenzione o siano state impartite all'ente incaricato dell'erogazione formali disposizioni circa le modalita' del pagamento.

Testo vigente dal 2 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-21;359~art3 · fonte del testo