Per il reintegro del prezzo delle forniture, lavorazioni e provviste di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, che siano state ottenute con l'impiego di violenza o minaccia, gli interessati dovranno produrre le opportune attestazioni da parte delle autorita' competenti ed ogni altro possibile documento probatorio inerente ai casi considerati dall'articolo 3. I documenti probatori saranno sottoposti al Commissariato per la sistemazione dei contratti di guerra istituito con decreto-legge 25 marzo 1948, n. 674, il quale esprimera' il proprio parere sulla efficienza o meno della prova fornita. Allo stesso Commissariato potranno altresi' essere rimesse per il parere, le pratiche per le quali, a causa di distruzioni o smarrimenti determinati da eventi bellici, non si renda possibile all'interessato completare la documentazione prescritta ai fini del pagamento del reintegro.

Testo vigente dal 2 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-21;359~art5 · fonte del testo