Nei casi in cui lo Stato abbia concesso l'integrazione di prezzo, con tale titolo specifico o nella forma di contribuzione o rimborsi, e l'intervento finanziario risulti, in tutto o in parte, non giustificato dal maggior costo del prodotto rispetto al prezzo di vendita, il concessionario e' tenuto a restituire all'erario le somme ricevute oltre la misura necessaria.

Testo vigente dal 2 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-21;359~art6 · fonte del testo