1. Dopo l'esecuzione di una richiesta, lo Stato richiesto - a meno che non sia stato convenuto diversamente - dovra' restituire allo Stato richiedente l'originale della richiesta con tutte le informazioni e le prove ottenute, indicando il luogo e la data dell'esecuzione. 2. Per quanto possibile tutti i documenti e gli atti da produrre in esecuzione di una richiesta dovranno essere completi e senza alterazioni. A domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto dovra' fare tutto il possibile per fornire documenti e atti in originale.

Testo vigente dal 16 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;224~trattato-art6 · fonte su Normattiva