Art. 6 (Trattato) — Restituzione della documentazione relativa ad una richiesta eseguita
1. Dopo l'esecuzione di una richiesta, lo Stato richiesto - a meno che non sia stato convenuto diversamente - dovra' restituire allo Stato richiedente l'originale della richiesta con tutte le informazioni e le prove ottenute, indicando il luogo e la data dell'esecuzione. 2. Per quanto possibile tutti i documenti e gli atti da produrre in esecuzione di una richiesta dovranno essere completi e senza alterazioni. A domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto dovra' fare tutto il possibile per fornire documenti e atti in originale.
Testo vigente dal 16 giugno 1984
