Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 4 luglio 1952 in provincia di Forli'
Art. 2
Le domande per la concessione di sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 11 gennaio 1956
