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Gli oli da gas adulterati ai sensi del precedente articolo 3 debbono circolare in Lutto il territorio della Repubblica accompagnati dal certificato di provenienza di cui all'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, qualunque ne sia la quantita'.
Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 22 dicembre 2008
