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Chiunque non osserva le modalita' previste dall'articolo 3 per l'adulterazione e per l'applicazione dell'agevolazione e' punito con l'ammenda fino a lire 300 mila, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 22 dicembre 2008

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