La facolta', di contrarre prestiti contro cessione di quote dello stipendio prevista dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e dall'articolo 1, lettera b), della legge 25 novembre 1957, n. 1139, e' revocata per i segretari provinciali e comunali, i quali sono correlativamente esonerati dalla corresponsione del contributo dello 0,50 per cento dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 novembre 1957, n. 1139.

Testo vigente dal 28 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-05;1597~artunico · fonte del testo