Alla attivita' creditizia svolta dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in applicazione della presente legge, del n. 5 dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e del punto g) dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38, e' preposto un Comitato speciale per il credito col compito:

  • a)di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui agli articoli 1 lettera b), 4, 5 e 6 della presente legge e di stabilire le direttive per la loro erogazione;
  • b)di proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei fondi necessari;
  • c)di proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di interesse e delle ritenute per spese di gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui prestiti;
  • d)di proporre l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti inesigibili su prestiti;
  • e)di fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento all'esercizio del credito ed all'andamento dei servizi relativi;
  • f)di esercitare le altre attribuzioni che gli venissero delegate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente. Per i prestiti di cui alla lettera g) dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38, la misura degli interessi comprensivi di una quota per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi dell'operazione non potra' comunque superare il tasso del 6,50 per cento. I provvedimenti di concessione dei prestiti sono insindacabili nel merito. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione in merito alla materia di cui ai punti b) e c) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

Testo vigente dal 7 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139~art7 · fonte del testo