Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. 125 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali, gli Istituti autonomi per le case popolari continueranno a godere dei privilegi tributari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a decorrere dal 1 luglio 1955 e fino al 31 dicembre 1967, ancorche' sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire 200.000. Le convenzioni per il Servizio di tesoreria stipulate con le aziende di credito dagli Istituti di cui al comma precedente sono registrate col pagamento della tassa fissa. Non sono restituibili le tasse e le imposte indiretto sugli affari gia' percette, in misura ordinaria, al momento della entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-11-24;1283~artunico · fonte del testo