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Ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali, gli Istituti autonomi per le case popolari continueranno a godere dei privilegi tributari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a decorrere dal 1 luglio 1955 e fino al 31 dicembre 1967, ancorche' sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire 200.000. Le convenzioni per il Servizio di tesoreria stipulate con le aziende di credito dagli Istituti di cui al comma precedente sono registrate col pagamento della tassa fissa. Non sono restituibili le tasse e le imposte indiretto sugli affari gia' percette, in misura ordinaria, al momento della entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
