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L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e' sostituito dal seguente: "L'approvazione dell'appalto e' di competenza del Ministro nel caso che l'importo del progetto prescelto dalla Commissione superi i 500 milioni di lire".

Testo in vigore dal 1 aprile 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-03-23;134~art2 · fonte del testo