Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1964 al 16 dicembre 2010. 174 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le lettere a), b) e c) dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituite dalle seguenti:
tolto: a) progetti esecutivi di opere pubbliche a cura dello Stato, sia a totale carico sia col suo concorso, d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 3100 milioni quando all'appalto dei lavori si intende provvedere mediante asti pubblica, o licitazione privata; ovvero d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 200 milioni quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia;
tolto: b) progetti esecutivi, d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 300 milioni, di opere degli Enti pubblici e dei privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione a termini di legge di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contribuito;
tolto: c) perizie relative a lavori di manutenzione di importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 300 milioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-03-23;134~art4 · fonte del testo