Aggiornamento dei limiti di valore del decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici
Art. 4
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Le lettere a), b) e c) dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituite dalle seguenti:
- a)progetti esecutivi di opere pubbliche a cura dello Stato, sia a totale carico sia col suo concorso, d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 3100 milioni quando all'appalto dei lavori si intende provvedere mediante asti pubblica, o licitazione privata; ovvero d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 200 milioni quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia;
- b)progetti esecutivi, d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 300 milioni, di opere degli Enti pubblici e dei privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione a termini di legge di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contribuito;
- c)perizie relative a lavori di manutenzione di importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 300 milioni.
Testo in vigore dal 1 aprile 1964 al 16 dicembre 2010
