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L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e sostituito dal seguente: "L'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, sostituito dalla legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 165, sostituito dal seguente: " Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici i richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 500 milioni. Sugli atti di transazione e sugli esoneri da penalita' contrattuali deve essere sentito il parere del detto consesso quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 60 milioni".

Testo in vigore dal 1 aprile 1964 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1964-03-23;134~art5 · fonte del testo