Art. 3 — Obblighi dei datori di lavoro
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I centralini telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge sono quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o piu' posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o piu' posti-operatore. Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 1 della presente legge. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un privo della vista iscritto all'albo professionale disciplinato dalla presente legge. Qualora il centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia piu' di un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti e' riservato ai centralinisti telefonici privi della vista. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i privi della vista non possono essere adibiti ovvero possono esserlo in misura inferiore a quella indicata nel comma precedente. In attesa dell'individuazione dei servizi di cui al precedente comma, gli obblighi della presente legge non si applicano a:
- a)le centrali ed i centralini dell'Azienda telefonica di Stato destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo ed incondizionato;
- b)i centralini destinati ai servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale. L'esclusione di cui al precedente comma si applica, con gli stessi limiti stabiliti per l'Azienda telefonica di Stato, anche alle societa' private concessionarie dei servizi telefonici. I datori di lavoro pubblici e privati che, in base agli obblighi previsti dalla presente legge, sono tenuti ad assumere un numero di centralinisti non vedenti superiore rispetto a quello previsto dalla legislazione precedente, hanno facolta' di ottemperare ai maggiori obblighi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 5 aprile 1985 al 24 settembre 2015
