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Entro sessanta giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i centralinisti telefonici privi della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta nominativa dei centralinisti disoccupati iscritti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma precedente, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione invita il datore di lavoro a provvedere entro trenta giorni. Qualora questi non provveda, l'ufficio procede all'avviamento del centralinista telefonico in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale per il collocamento. E' ammesso il passaggio diretto del centralinista non vedente dall'azienda nella quale e' occupato ad un'altra, previo nulla osta del competente ufficio provinciale del lavoro. I datori di lavoro pubblici assumono per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. I centralinisti non vedenti hanno diritto all'assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di eta' ed il titolo di studio. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione li invita a provvedere. Trascorso un mese l'ufficio provinciale procede all'avviamento d'ufficio La graduatoria dei centralinisti telefonici privi della vista e l'elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso l'ufficio del lavoro competente. I centralinisti iscritti nell'albo professionale possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dagli uffici del lavoro di province diverse da quella di residenza. I lavoratori non vedenti iscritti all'albo professionale hanno diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della presente legge fino al compimento del 55° anno di eta'.

Testo in vigore dal 5 aprile 1985 al 24 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:1985-03-29;113~art6 · fonte su Normattiva