Art. 21 — Ritenute in conto entrate
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1983 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
La ritenuta in conto entrate Tesoro fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, si applica, durante il periodo di percezione, per la quota pensionabile alle indennita' di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7. La ritenuta in conto entrate Tesoro prevista dall'articolo 141 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applica sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilita', esclusa la parte pensionata delle indennita' di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge.
Testo in vigore dal 28 marzo 1983 al 9 ottobre 2010
