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Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I. Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili. Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su sommergibili. Le indennita' di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorche' non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto.

Testo in vigore dal 28 marzo 1983 al 15 agosto 2002

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 27/2015

    Questione inammissibile
    3 marzo 2015

    È inammissibile - per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'attribuzione dell'indennità d'imbarco anche al personale dei vigili del fuoco operante su unità navali. Il giudice rimettente, infatti, si è limitato a censurare la disposizione impugnata, senza tenere in considerazione che l'estensione della norma censurata, riguardante le Forze armate, anche alle Forze di polizia è avvenuta con ulteriori disposizioni di legge e senza prendere in considerazione le specifiche disposizioni, di fonte legale e negoziale, relative al trattamento economico accessorio riconosciuto al personale nautico dei vigili del fuoco. Sull'inammissibilità della questione per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento, v. le citate sentenze nn. 251/2014, 165/2014, 17/2014, 114/2013, 356/2010 e 16/2008, nonché le ordinanze nn. 194/2014, 276/2013, 307/2011 e 434/2005.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 4 Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1983-03-23;78~art4 · fonte su Normattiva