1. L'articolo 78 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito dal seguente: "Art. 78. - (Divieto di propaganda pubblicitaria). - La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12, anche se effettuate in modo indiretto, e' vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicita', tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore. 2. Il contravventore e' punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 76. 3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui all comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 106".

Testo vigente dal 26 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art21 · fonte su Normattiva