All'art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono aggiunti i seguenti commi: "Con l'assegno vitalizio di benemerenza sono concessi tutti gli assegni accessori previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni. L'assegno stesso e' riversibile. L'assegno previsto dagli articoli 1 e 2 non e' cumulabile con la eventuale pensione di guerra concessa per lo stesso titolo. E' in facolta' degli interessati di optare per il trattamento piu' favorevole".

Testo vigente dal 29 novembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-11-08;1317~art1 · fonte del testo