Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verra' concesso, a carico dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza, riversibile ai familiari superstiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di eta' pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di riversibilita' compete anche ai familiari di quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perche' deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge. L'assegno vitalizio di benemerenza non e' cumulabile con l'assegno di cui all'articolo 1 citato e la non cumulabilita' e' estesa ai rispettivi assegni di riversibilita'.78

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 aprile 2003, n. 92

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La L. 24 aprile 2003, n. 92 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gia' sostituito dall'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e' sostituito dal seguente: "Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, e' concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo al limite di eta' per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503"".

D.L. 30 dicembre 2005 n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006 n. 51

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Il D.L. 30 dicembre 2005 n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006 n. 51, ha disposto (con l'art. 39-decies) che "Al quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "terzo anno" sono sostituite dalle seguenti: "quinto anno"".

Testo vigente dal 1 marzo 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 630/1987

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1987

    Va dichiarata la manifesta inammissibilita` di una questione nel caso in cui, nella relativa ordinanza di rimessione, manchino elementi alla cui stregua possa verificarsi l'effettiva sussistenza della rilevanza della questione stessa. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4, L. 10 marzo 1955, n. 96, nella parte in cui subordina per i "perseguitati", la concessione del beneficio del prolungamento in servizio fino al settantesimo anno di eta`, alla condizione che sussista un rapporto di ruolo con la P.A. alla data di entrata in vigore della legge stessa).

    Art. 3 cost. · Art. 4 Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 2003 al 1 marzo 2006.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 30 dicembre 2005 n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006 n. 51

    Il D.L. 30 dicembre 2005 n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006 n. 51, ha disposto (con l'art. 39-decies) che "Al quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, le parole: "terzo anno" sono sostituite dalle seguenti: "quinto anno"".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-03-10;96~art4 · fonte del testo