ARTICOLO SOPRESSO DALLA L. 3 APRILE 1961, N.284
Testo vigente dal 12 maggio 1961
ARTICOLO SOPRESSO DALLA L. 3 APRILE 1961, N.284
Testo vigente dal 12 maggio 1961
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1956 al 12 maggio 1961. 99 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'assegno annuo previsto dagli articoli 1 e 2 e' attribuito a coloro che vi hanno titolo qualora si trovino in condizioni di bisogno economico. Si applica a tal fine il disposto dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950, numero 648. Con l'assegno vitalizio di benemerenza sono concessi tutti gli assegni accessori previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni. L'assegno stesso e' riversibile. L'assegno previsto dagli articoli 1 e 2 non e' cumulabile con la eventuale pensione di guerra concessa per lo stesso titolo. E' in facolta' degli interessati di optare per il trattamento piu' favorevole.aggiunto: ARTICOLO SOPRESSO DALLA L. 3 APRILE 1961, N.284
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-03-10;96~art3 · fonte del testo