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[1]La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata dal Ministero dell'aeronautica.

[2]Contro il provvedimento del Ministero e' dato ricorso unicamente alle Sezioni unite della Corte dei conti, entro 90 giorni dalla notificazione giudiziale del provvedimento stesso.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art11 · fonte del testo