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[1]La domanda per la concessione dell'indennizzo deve essere presentata al Ministero dell'aeronautica, sotto pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dalla morte del militare.

[2]Il termine suddetto decorre dalla data di pubblicazione della presente legge, ove si tratti di incidenti di volo avvenuti antecedentemente.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 5 febbraio 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art12 · fonte del testo