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[1]La domanda per la concessione dell'indennizzo deve essere presentata al Ministero dell'aeronautica, sotto pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dalla morte del militare.
[2]Il termine suddetto decorre dalla data di pubblicazione della presente legge, ove si tratti di incidenti di volo avvenuti antecedentemente. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 2 dicembre 1935, n. 2342, convertito con modificazioni dalla L. 4 giugno 1936, n. 1129, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cinque anni previsto nell'art. 12 della legge 10 gennaio 1929-VII, n. 59, per la presentazione della domanda di concessione dell'indennizzo, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto ove si tratti di incidente di volo avvenuto antecedentemente".
Testo in vigore dal 5 febbraio 1936 al 9 ottobre 2010
