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[1]La domanda per la concessione dell'indennizzo deve essere presentata al Ministero dell'aeronautica, sotto pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dalla morte del militare.

[2]Il termine suddetto decorre dalla data di pubblicazione della presente legge, ove si tratti di incidenti di volo avvenuti antecedentemente. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio D.L. 2 dicembre 1935, n. 2342, convertito con modificazioni dalla L. 4 giugno 1936, n. 1129, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cinque anni previsto nell'art. 12 della legge 10 gennaio 1929-VII, n. 59, per la presentazione della domanda di concessione dell'indennizzo, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto ove si tratti di incidente di volo avvenuto antecedentemente".

Testo in vigore dal 5 febbraio 1936 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 febbraio 1936

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1929 al 5 febbraio 1936.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 2 dicembre 1935, n. 2342, convertito con modificazioni dalla L. 4 giugno 1936, n. 1129, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cinque anni previsto nell'art. 12 della legge 10 gennaio 1929-VII, n. 59, per la presentazione della domanda di concessione dell'indennizzo, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto ove si tratti di incidente di volo avvenuto antecedentemente".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art12 · fonte del testo