Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1929 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]La misura dell'indennizzo e' determinata sulla base delle somme indicate nella annessa tabella A. Tali somme, per gli incidenti di volo avvenuti dopo il 25 gennaio 1923, sono aumentate di tanti dodicesimi delle somme stesse quanti sono gli anni di servizio di volo effettivamente prestati dal militare nella Regia aeronautica.
[2]Quando nell'insieme del servizio di volo prestato, ai fini della disposizione del precedente comma, risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i mesi sei si calcola come un anno intero; se uguale od inferiore ai sei mesi, si trascura.
[3]Per i militari in congedo, che compiano esercitazioni di allenamento e di addestramento, previste dal R. decreto 21 giugno 1925, n. 1943, l'aumento sara' di tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi siano stati richiamati per allenamento od addestramento, indipendentemente dalla. durata del servizio prestato per ciascuno degli anni stessi.
[4]Il periodo di servizio continuativo, che il militare eventualmente compie nello stesso anno solare in cui sia stato richiamato dal congedo per allenamento od addestramento, non e' calcolato agli effetti dell'aumento dell'indennizzo.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 ottobre 2010
