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[1]L'indennizzo e' concesso alla vedova del militare, purche' risulti che non sia passata in cosa giudicata sentenza di separazione personale per colpa di lei, o di entrambi i coniugi.

[2]Se con la vedova concorrono figli legittimi del militare, o, in caso di premorienza di tutti o parte di questi, i loro discendenti, l'indennizzo e' concesso alla vedova in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo ammontare, a seconda, rispettivamente, che i figli stessi esistano o siano rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e piu', e la rimanente quota va ripartita fra i figli legittimi o i loro discendenti.

[3]In mancanza della vedova, o se la medesima non abbia diritto all'indennizzo, questo e' concesso per intero ai figli legittimi o ai loro discendenti.

[4]figli legittimi concorrono sulla quota loro complessivamente spettante per capi, i discendenti per stirpi.

[5]Sotto il nome dei figli legittimi del militare si intendono anche i figli legittimati e gli adottivi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 aprile 1935, n. 792

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La L. 4 aprile 1935, n. 792 ha disposto (con l'articolo unico,comma 1) che "Alle persone indicate negli articoli 1, 4, 5 e 14 della legge 10 gennaio 1929, n. 59, potra' essere concesso un anticipo sull'indennizzo privilegiato aeronautico nei casi in cui la Amministrazione dell'aeronautica ne riconosca l'urgente necessita', nella misura non superiore ad un quarto della quota fissa stabilita dalla tabella A, allegata alla legge sopraindicata".

Testo in vigore dal 23 giugno 1936 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 giugno 1936

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1929 al 23 giugno 1936.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 aprile 1935, n. 792

    La L. 4 aprile 1935, n. 792 ha disposto (con l'articolo unico,comma 1) che "Alle persone indicate negli articoli 1, 4, 5 e 14 della legge 10 gennaio 1929, n. 59, potra' essere concesso un anticipo sull'indennizzo privilegiato aeronautico nei casi in cui la Amministrazione dell'aeronautica ne riconosca l'urgente necessita', nella misura non superiore ad un quarto della quota fissa stabilita dalla tabella A, allegata alla legge sopraindicata".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art4 · fonte del testo