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[1]In mancanza della vedova, di discendenti e dei genitori del militare o quando essi non abbiano diritto all'indennizzo, questo e' concesso ai fratelli e sorelle per capi o ai loro discendenti per stirpi.

[2]I fratelli e le sorelle consanguinei o uterini, concorrendo con fratelli e sorelle germani, hanno diritto alla meta' della quota che spetta ai germani.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art7 · fonte del testo