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[1]L'indennizzo privilegiato aeronautico non spetta nei casi di perdita della cittadinanza pronunziata per avere commesso o concorso a commettere all'estero un fatto, diretto a turbare l'ordine pubblico nel Regno, o da cui possa derivare danno agli interessi italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto non costituisca reato.

[2]Non spetta neppure alle persone che siano incorse in condanna definitiva, la quale abbia avuto per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1929 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-10;59~art8 · fonte del testo