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[1]L'art. 138 e' sostituito dal seguente:

[2]«Il Ministro per la guerra ha la facolta' di indire particolari arruolamenti volontari di specializzati, con ferma di anni due.

[3]«I giovani ammessi a tali arruolamenti, dopo aver frequentato con successo appositi corsi vengono nominati «specializzati» ed e' loro corrisposta, oltre l'assegno di grado, una indennita' giornaliera di lire due.

[4]«L'indennita' predetta non e' cumulabile con le altre indennita' che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio.

[5]«Al termine della ferma biennale sara' corrisposto agli specializzati un premio di lire mille. In caso di proscioglimento o di commutazione di ferma disposti dopo il conferimento della nomina a specializzato, per motivi di salute o esigenze di famiglia del militare, spettano tanti ventiquattresimi del premio quanti sono i mesi di servizio prestati dall'inizio della ferma.

[6]«In caso di morte del militare, tali quote vengono corrisposte agli eredi.

[7]«Le categorie degli specializzati e la durata dei corsi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze».

Testo in vigore dal 19 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1539~art3 · fonte del testo