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Gli Albi nazionali Istituiti a norma della presente legge sono costituiti non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e saranno pubblicati nel Bollettino di informazioni per il commercio con l'estero edito dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero. Gli Albi provinciali sono soppressi allo scadere del diciottesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1966 al 14 settembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-01-25;31~art13 · fonte del testo