Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 settembre 1967 al 2 maggio 2001. Leggi il testo vigente →

Gli Albi nazionali Istituiti a norma della presente legge sono costituiti non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e saranno pubblicati nel Bollettino di informazioni per il commercio con l'estero edito dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero. Gli Albi provinciali sono soppressi allo scadere del diciottesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni dalla L. 10 novembre 1967, n. 1000 ha disposto che "Il termine per la soppressione degli albi provinciali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, stabilito nel secondo comma dell'art. 13 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, e' prorogato di sei mesi."

Testo in vigore dal 14 settembre 1967 al 2 maggio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1966 al 14 settembre 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni dalla L. 10 novembre 1967, n. 1000 ha disposto che "Il termine per la soppressione degli albi provinciali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, stabilito nel secondo comma dell'art. 13 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, e' prorogato di sei mesi."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-01-25;31~art13 · fonte del testo