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Gli Albi nazionali Istituiti a norma della presente legge sono costituiti non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e saranno pubblicati nel Bollettino di informazioni per il commercio con l'estero edito dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero. Gli Albi provinciali sono soppressi allo scadere del diciottesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni dalla L. 10 novembre 1967, n. 1000 ha disposto che "Il termine per la soppressione degli albi provinciali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, stabilito nel secondo comma dell'art. 13 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, e' prorogato di sei mesi."
Testo in vigore dal 14 settembre 1967 al 2 maggio 2001
